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Attrezzature a pressione PED

La Direttiva 2014/68/UE

La normativa europea

La Direttiva Attrezzature a Pressione (PED – Pressure Equipment Directive – 2014/68/UE) regolamenta a livello Europeo:

  • la progettazione
  • la fabbricazione
  • la valutazione di conformità delle attrezzature e degli insiemi a pressione

Rientrano nel campo di applicabilità della Direttiva le tubazioni, gli accessori di sicurezza a pressione e tutti i recipienti sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0.5 bar.

Tutte le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a procedura di valutazione, in funzione della categoria di rischio in cui sono classificate, per verifica di soddisfacimento dei RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza).

La verifica di conformità, in particolare per le attrezzature ricadenti in categorie dalla II alla IV, dovrà essere eseguita da un Organismo Notificato.

La Direttiva PED è applicabile a prodotti in pressione da immettere sul mercato comunitario, quindi alle nuove produzioni e, inoltre, quando su un prodotto già presente sul mercato sussiste una modifica sostanziale tale da richiederne la rivalutazione.

Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED devono essere in seguito denunciate all’ISPESL (D.M. n. 392/04) per la loro messa in esercizio.

Il servizio di ANCCP

ANCCP Certification Agency, attraverso l’Organismo Notificato CEC – Consorzio Europeo Certificazioni (n° 1131) di cui è socio fondatore, opera per il rilascio delle certificazioni di attrezzature a pressione secondo i seguenti allegati:

Allegato III – Modulo C2
Allegato III – Modulo E1
Allegato III – Modulo E
Allegato III – Modulo D1
Allegato III – Modulo D
Allegato III – Modulo F
Allegato III – Modulo B
Allegato III – Modulo G
Allegato III – Modulo B
Allegato III – Modulo H1
Allegato III – Modulo A2
Allegato III – Modulo H

I livelli di rischio

Maggiore è il livello di rischio, maggiore risulta essere la categoria di appartenenza dell’attrezzatura.
La definizione della categoria di una attrezzatura avviene mediante la comparazione dei seguenti dati con le tabelle di riferimento riportate in allegato II della direttiva:

  • dimensioni dell’apparecchiatura (volume V in litri nel caso di recipienti, diametro DN in mm nel caso di tubazioni)
  • pressione massima ammissibile (PS): pressione massima in bar per la quale l’attrezzatura è progettata, secondo specifica del fabbricante
  • temperatura minima/massima ammissibile (TS): temperature minime/massime per le quali l’attrezzatura è stata progettata, secondo specifica dal fabbricante
  • fluido: gas, liquidi, vapori allo stato puro o loro miscele

L’attrezzatura, o l’insieme, acquisisce la categoria di rischio più severa tra le categorie di rischio delle attrezzature a pressione che ne fanno parte, ad eccezione degli accessori di sicurezza i quali sono automaticamente classificati in IV categoria, che è quella di rischio massimo.

 

A seconda della categoria di rischio della generica attrezzatura in pressione variano le procedure di certificazione CE per la Direttiva PED.

Nel caso di provati bassi limiti di pericolosità dell’attrezzatura (come previsto nell’articolo 3, comma 3 della Direttiva), non si deve apporre alcuna marcatura CE, perciò si può mettere il prodotto sul mercato accompagnato dalle sole informazioni necessarie all’acquirente per un uso corretto dell’apparecchiatura stessa.

 

Per le categorie I, II, III o IV, è obbligatorio emettere la Dichiarazione di Conformità e apporre il Marchio CE, operazione che, per le classi II, III e IV viene autorizzata dall’organismo notificato. Per poterla apporre il fabbricante deve seguire, in ogni fase realizzativa, prescrizioni sempre più impegnative al crescere della classe. Tali prescrizioni variano sulla base del prodotto fornito:

  • per la categoria I, nella quale ricadono le apparecchiature meno pericolose, è obbligatoria la certificazione CE senza richiedere l’intervento dell’Organismo Notificato, infatti la PED ammette quella che si usa definire “auto-certificazione”, cioè la marcatura CE dell’oggetto in base alla preparazione di un fascicolo tecnico che dimostri come sono soddisfatti i requisiti essenziali di cui all’Allegato I della Direttiva e giustifichi anche l’appartenenza del prodotto alla I categoria, accompagnata da una Dichiarazione CE di Conformità emessa dal fabbricante e destinata all’acquirente;
  • per la categoria II è obbligatoria la certificazione CE tramite un organismo notificato, che senza entrare nel merito della progettazione, provvede anche a effettuare la sorveglianza della produzione, nelle modalità scelte dal fabbricante;
  • per la categoria III è obbligatoria la certificazione CE tramite un organismo notificato. Quando il fabbricante non ha certificato anche il suo sistema qualità, inclusa la progettazione, è prevista anche l’esecuzione di prove approfondite sul prototipo da certificare CE;
  • per la categoria IV si richiede il massimo livello di controllo della progettazione e della produzione. Si fa riferimento agli accessori di sicurezza (in automatico), e agli insiemi costituiti da recipienti + tubazioni con l’utilizzo di fluidi pericolosi a pressioni elevate. La IV categoria non viene mai raggiunta in caso di fluidi di Gruppo 2 con tensione di vapore inferiore a 0,5 bar (es.: acqua con temperatura inferiore a 110 °C), qualsiasi sia la dimensione dell’apparecchiatura.

Chi è interessato

I fabbricanti di attrezzature a pressione sono tenuti a valutare e identificare il livello di rischio associato alla pressione, ma non solo da essa generato, imputabile all’uso previsto delle attrezzature che intendono porre sul mercato comunitario.

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